Geometra Michele Dammiano Provincia di Varese - 338 6826951
  Geometra Michele Dammiano Provincia di Varese - 338 6826951  

CERTIFICAZIONE ENERGETICA "APE" 

ATTESTATO DI PRESAZIONE ENERGETICA

Geometra Dammiano Michele

 APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA REGIONE LOMBARDIA

Per saperne di più sul nuovo attestato di prestazione energetica, clicca sull'immagine sarai connesso al sito ufficiale cened Regione Lombardia

AMBITO DI APPLICAZIONE nuova d.g.r. 17.07.2015 REGIONE LOMBARDIA

3.1  Fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  al  successivo  punto 3.2,  le  disposizioni  del  provvedimento  si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base  alla destinazione d’uso,  ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

a)  progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;

b)  opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica  e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;

c)  certificazione energetica degli edifici.

3.2  Sono  escluse dall’applicazione  integrale  del provvedimento le seguenti categorie di edifici e

di impianti:

a)  gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b)  edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c)  i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

d)  gli  edifici  che  risultano  non  compresi  nelle  categorie  di  edifici  classificati  sulla  base  della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  il  cui  utilizzo  standard  non  prevede  l’installazione  e  l’impiego  di  sistemi  tecnici  di climatizzazione,  quali  box,  cantine,  autorimesse,  parcheggi  multipiano,  depositi,  strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si  applica  limitatamente  alle  porzioni  eventualmente  adibite  ad  uffici  e  assimilabili,  purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

e)  gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

f)  le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;

3.3  Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica di cui al

dispositivo:

a)  gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni cultura li e

2 del  paesaggio  nel  caso  in cui  il  rispetto  delle  prescrizioni  implichi  un’alterazione  sostanziale  del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

b)  gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (“Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio”)  rientrino  in  piani  di  recupero  dettati  dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle  prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;

c)  gli  interventi  di  ripristino  dell’involucro  edilizio  che  coinvolgono  unicamente  strati  di  finitura, interni  o  esterni,  ininfluenti  dal  punto  di  vista  termico  (quali  la  tinteggiatura),  o  rifacimento  di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

d)  gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

3.4  L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

a)  i  trasferimenti  a  titolo  oneroso,  verso  chiunque,  di  quote  immobiliari  indivise,  nonché  di

autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione,

di  scissione  societaria,  di  atti  divisionali  e  nel  caso  di  edifici  o  unità  immobiliari  concessi  in comodato d’uso gratuito;

b)  gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c)  i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure

esecutive singole o concorsuali;

d)  gli  edifici  dichiarati  inagibili,  nonché  quelli  di  edilizia  residenziale  pubblica  esistenti  concessi  in locazione abitativa;

e)  i  fabbricati  in  costruzione  per  i  quali  non  si  disponga  dell'abitabilità  o  dell'agibilità  al  momento della  compravendita,  purché  tale  stato  venga  espressamente  dichiarato  nell’atto  notarile.  In particolare si fa riferimento:

-  agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali

esterne o di elementi dell’involucro edilizio;

-  agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;

f)   i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio  di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili  come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio  di  volume  definito,  dalle  strutture  interne  che  ripartiscono  detto  volume  e  da  tutti  gli impianti  e  dispositivi  tecnologici  che  si  trovano  stabilmente  al  suo  interno”)  (ad   esempio:  una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

g)  la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Il testo integrale della DGR 3868 del 17.07.2015 è scaricabile dal sito ufficiale "Cened".

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