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3.1 Fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.2, le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici.
3.2 Sono escluse dall’applicazione integrale del provvedimento le seguenti categorie di edifici e
di impianti:
a) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
f) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;
3.3 Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica di cui al
dispositivo:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni cultura li e
2 del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
b) gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;
c) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
3.4 L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:
a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di
autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione,
di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;
b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure
esecutive singole o concorsuali;
d) gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
e) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali
esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
f) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
g) la locazione di porzioni di unità immobiliari.
Il testo integrale della DGR 3868 del 17.07.2015 è scaricabile dal sito ufficiale "Cened".