In base all'intervento che si vuole mettere in atto, esistono specifiche pratiche edilizie, necessarie per certificare tutti i lavori correlati
ad un immobile: dalla progettazione alla realizzazione, dalla ristrutturazione alle modifiche interne ed esterne.
Le pratiche edilizie più comuni e ricorrenti sono la CILA, la SCIA, il Permesso di Costruire di cui al Dpr 380/2001, oltre a quelle più specifiche a seconda
dell'intervento edilizio che vuoi realizzare.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
(articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
- La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
- Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
- Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita
dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
- La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento
realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
- comunicazione di inizio attività, CILA;
- segalazione di inizio attività edilizia, SCIA;
- permesso di costruire, pdc;
- permesso di costruire in sanatoria;
- catasto urbano, docfa;
-catasto terreni, pregeo tipo mappale, pregeo tipo frazionamento ecc..
Il procedimento finale della sanatoria edilizia è quello di poter ottenere sia la conformità urbanistica che la conformità catastale